Questo fatto è senz’altro positivo sia perché incentiva le produzioni che fanno uso di questi prodotti ma anche perché viene dato uno sbocco a queste importanti produzioni che spesso sono di nicchia.
Questa apprezzata e auspicata alleanza tra produttori va però sistematizzata correttamente nelle prassi di produzione e nel sistema di etichettatura.
Non basta, dunque, aver presente il Reg. 1169/2011 per avere tutte le informazioni a disposizione per una corretta etichettatura.
Il Regolamento richiamato ha un carattere generale, poi esistono altri numerosi casi in cui occorre richiamare altre normative, a volte nazionali e a volte di carattere europeo.
È proprio il caso di quelle produzioni artigiane o industriali che utilizzano tra gli ingredienti anche quelli con certificazioni DOP e IGP.
Qui scattano, infatti, gli obblighi derivati da due diverse normative, in quanto occorre tenere conto sia del D.Lgs. 297/2004 che del Reg. UE 1151/2012.
Proprio per evitare l’uso distorto di produzioni/ingredienti salvaguardati e certificati, queste due normative - o, meglio, il combinato disposto di queste due norme - va letto con attenzione e caso per caso, per evitare sanzioni importanti.
La domanda alla quale tentiamo di rispondere in questo articolo è : possiamo utilizzare liberamente ingredienti con certificazioni Dop o Igp e come possiamo darne valore nel sistema dell’etichettatura o nella denominazione del prodotto?
Alcuni esempi
La denominazione, ad esempio, di un gusto di gelato come: “gelato al pistacchio di Bronte Dop“ è ritenuta fuorviante perché non è il gelato in sé ad avere la certificazione Dop ma il pistacchio; quindi, andrebbe segnalato come “gelato ottenuto con pistacchio di Bronte Dop“, ed è chiaro che, nella preparazione del gelato, il pistacchio di Bronte Dop deve essere l’unica tipologia di pistacchio utilizzata.
Nel caso fossero utilizzati anche altri tipi di pistacchi, nella denominazione dell’alimento non sarebbe possibile richiamare la qualità certificata Dop.
Un altro esempio chiama in causa un prodotto importante del nostro territorio come la Dop dell’Olio di Brisighella.
Se un produttore artigiano volesse utilizzare tale olio come semplice ingrediente non avrebbe alcun problema, ma se volesse utilizzare tale ingrediente per riportarlo nella denominazione del prodotto (un esempio di fantasia, “Torta Ravennate Salata all’olio di Brisighella Dop ) occorre avere:
l’autorizzazione scritta del Consorzio di tutela o, se manca, del Ministero delle Politiche Agricole;
il prodotto non deve contenere, tra gli ingredienti, altri ingredienti della stessa categoria merceologica (in questo caso non può essere presente un’altra tipologia di olio di oliva, ma può essere presente, ad esempio, olio di girasole);
occorre segnalare la presenza della percentuale del prodotto utilizzata.
In ogni caso, prima di validare un’etichetta e mandarla in stampa per l’immissione di un prodotto sul mercato è bene farla controllare - CNA Alimentare Ravenna è a disposizione degli Associati - per verificare quali impedimenti o possibilità possano sussistere per le indicazioni di carattere nutrizionale, salutistico o di qualità e per evitare multe salate, anche laddove si agisce in buona fede.
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